|
|
Legge 28/02/1985 n. 47
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'ob bligo, da parte dei proprietari degli immobili. Decorso il termine di 90 giorni, di cui al comma 1, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'art.40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f), e
g) del precedente comma 2. L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
Art.30. Facoltà e obblighi dei comuni In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'art.29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/04/1962 n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma 2, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'art. 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18/04/1962 n. 167, senza tener conto del limite minimo del 40% di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28/01/1977 n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/04/1962 n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della presente legge, alla data del 01/10/1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno 5 anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge. Capo IV OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI
Art.31. Sanatoria delle opere abusive Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 01/10/1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescrit te da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, deca duta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28/01/1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'aurizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art.6 del decreto legge 31/07/1982 n. 486, dell'art. 9 del decreto legge 30/09/1982 n. 688, e del decreto legge 05/10/1983 n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 01/09/1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art.31, comma 1, della legge 17/08/1942 n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.
Art.32. Opere costruttive su aree sottoposte a vincolo "Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla domanda, "il richiedente può impugnare il silenzio- rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte" (così modificato dal comma 2 dell'art.12 L.68/88). "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29/06/1939 n. 1497, e al D.L. 27/06/1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 08/08/1985 n. 431, relativi ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superfice o di volume, il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole" (così aggiunto dall'art.39, comma 7, Legge 724/94). Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 02/02/1974 n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del comma 4 dell'art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 01/04/1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 13/04/1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. "La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'Istat al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni 60, è stipulato dall'ente proprietario non oltre 6 mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato" (come aggiunto dall'art.2 Legge 68/88). Per le costruzioni ricadenti in aeree comprese fra quelle di cui all'art.21, della legge 17/08/1942 n. 1150, il rilascio alla concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art.33. Opere non suscettibili di sanatoria Le opere di cui all'art.31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanisti ci a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 01/06/1939 n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art.34. Somma da corrispondere a titolo di oblazione I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art.31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'art.37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. Salvo i casi di cui al comma 5 del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'art.31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 02/08/1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28-11977 n.10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del "terzo" comma del presente articolo. "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi 3 e 4, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della legge 28/01/1977 n. 10. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 05/08/1978 n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso comma 3" (parte inserita dall'art.3 della L.68/88). Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è determinata come segue:
Pagina 4/7 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|